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Istoria civile del Regno di Napoli, v. 6

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(St. Antonino in Chron. part. 3, tit. 22, cap. 16 ad A. 1458 scrisse così: Rex vero Aragonum graviter infirmatus Neapoli in fine mensis Junii ejusdem anni diem clausit extremum; qui ante mortem Ferdinandum filium suum, etsi illegitimum, jam uxoratum, et filios habentem, dimisit haeredem, et Regni Apuliae successorem, cum maximo thesauro congregato. Quem etiam ut regnare posset quietius, et obstacula non haberet, admonuit, ut viam, quam in Regno tenuerat, non sequeretur in tribus, sed oppositum. Prima quidem, ut omnes Aragonenses et Cathalanos, quos ipse exaltaverat; et totum se eis crediderat, exosos hominibus, a se abjiceret, et in curia sua Italicos, et praecipue Regnicolas, diligere ostenderet, et ad officia promoveret, quos tamen ipse, ut suspectos non laeta facie respiciebat. Secundo, ut nova gravamina et exactiones, quas instituerat, et antiqua auxerat, quae tanta erant, ut homines respirare non possent, omnia removeret, et ad morem antiquum deduceret. Nimiae enim fuerunt extorsiones ejus ab hominibus Regni, et (ut de caeteris taccam) beneficia vacantia etiam minora nullus obtinere valebat in curia, nisi prius manus Regis implesset et quantitate non modica. Tertio ut pacem confectam per se cum Ecclesia, et aliis communitatibus, et Principatibus ipse servaret, nec a pacis foederibus declinaret).

Re Alfonso, oltre d'averci lasciate tante illustri memorie, e tanti buoni istituti e nuove riforme, ci lasciò anche alcune leggi. Secondo che narrano alcuni Autori, questo Principe dopo tante e sì lunghe guerre, che sostenne in vita della Regina Giovanna II, e dopo la costei morte con Renato suo competitore, avendo finalmente trionfato de' suoi nemici, resosi pacifico possessore del Regno, pose tutto il suo studio a riordinarlo ed a dargli ristoro de' passati danni e disordini che le succedute guerre aveanvi recati. Stabilì pertanto molte Costituzioni, cominciando dall'erezione del Tribunale del S. C. alle quali da poi molte altre ne aggiunse. Queste Costituzioni, che, come dice Toppi465, prima si vedeano in Napoli, ora non l'abbiamo, ma per sinistro fato si sono perdute. Ne sono solamente a noi rimase alcune che ora si leggono sparse ne' registri del G. Archivio e ne' volumi delle nostre Prammatiche466. La prima si legge sotto il titolo de Possessoribus non turbandis, che in altre edizioni porta questa epigrafe: Edictum Pentimae Gloriosissimi, et Divi Alphonsi Regis clementissimi. Fu questo editto promulgato da Alfonso nel secondo anno del suo pacifico Regno nel 1443, dopo finita la guerra con Renato, per cui comandò, che per la preceduta guerra, essendo insorte molte liti fra suoi sudditi intorno al possesso de' loro feudi e beni, non si turbassero i possessori, ma che si lasciassero possedere come si trovavano, nè i Giudici si proccurassero commessioni di queste cause, senza consultarne prima lui. Nè procedessero in quelle, se non precedente sua commessione. Ciò che fu steso anche nelle moratorie prima a' medesimi possessori concedute467. Fu questa legge data nel campo di Pentima, luogo posto in Apruzzo presso Sulmona468.

Un'altra consimile, ch'estratta dal registro de' Capitoli d'Alfonso, si vede anche impressa nelle nostre prammatiche469 fu da questo Re stabilita nel 1446 nel Mazzone delle rose presso lo Spedaletto, non molto da Capua lontano; e letta e pubblicata con gli altri capitoli nel castel Capuano, dove ordinò che non dovessero inquietarsi coloro, che innanzi la morte del Re Ladislao aveano continuamente per se e per loro legittimi antecessori posseduto e possedevano terre, castelli ed altri beni; nè astringersi a portare originalmente i loro titoli, e vedere ed esaminare i loro antichi diritti, che sarebbe sovvertire diversi stati e condizioni di molti nel Regno; della qual legge fu anche ricordevole Capece nelle suo decisioni470. La prammatica 2 che leggiamo sotto il tit. de Off. S. C. pure fu d'Alfonso, non di Ferdinando, come si è detto.

L'altra471 che parimente si legge nelle nostre prammatiche è quella notissima che tratta de' censi, nella quale Alfonso inserì la Bolla di Niccolò V, stabilita a sua richiesta dal medesimo per li suoi Regni, in Roma nel 1451, per regolare i censi. Questo Re per mezzo di tal prammatica confermò la Bolla, e volle che ne' suoi Regni avesse forza e vigore non meno che le altre sue leggi e statuti, aggiungendo altri suoi ordinamenti intorno alla validità e modo da tenersi nella costituzione de' censi suddetti. Fu questa statuita nella Torre del Greco, ove il Re dimorava negli ultimi anni di sua vita per avere più dappresso la sua Lucrezia d'Alagno, e porta la data de' 20 ottobre dell'anno 1451. Altri editti, privilegi e diplomi d'Alfonso si veggono ne' suoi registri nel Gran Archivio, de' quali alcuni, secondo il soggetto, che aveano per le mani, furono impressi nelle loro opere da diversi Autori: molti ne fece imprimere Toppi nei suoi tomi dell'Origine de' Tribunali: alcuni altri, gli Reggenti Moles, Tappia, Galeota ed altri moltissimi: ma i riferiti, come posti nel corpo delle prammatiche hanno fra noi forza e vigor di legge: degli altri può aversene buon uso, per quanto conduce all'istoria dei tempi, all'istituzione de' Tribunali, alle riforme dei medesimi e per illustrazione dell'altre sue leggi ed editti.

FINE DEL VOLUME SESTO
465Toppi de Orig. Trib. par. 2 lib. 2 cap. 2. num. 12.
466Prag. 1 tit. 129 de Possessorib. non turban.
467Prag. 2 cit. tit.
468Costanzo lib. 20.
469Pragm. 3 cit. tit.
470Capec. decis. 86 num. 13.
471Pragm. 1 de Censib.